Tasse e contributi scolastici

Le tasse scolastiche sono dovute per il quarto e quinto anno degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado. Ai sensi dell’art. 4 del d.P.C.M. 18 maggio 1990 (G.U. Serie generale 23-5-1990, n. 118), gli importi delle tasse scolastiche sono:

  • tassa di iscrizione € 6,04
  • tassa di frequenza € 15,13
  • tassa per esami di idoneità, integrativi, di licenza, di maturità e di abilitazione € 12,09
  • tassa di rilascio dei relativi diplomi € 15,13

Tassa di iscrizione: è esigibile all’atto dell’iscrizione ad un corso di studi secondari, dopo il compimento dei 16 anni da parte dello studente, e vale per l’intera durata del ciclo, non è rateizzabile ed è devoluta integralmente all’Erario. L’importo è di 6,04 euro.

Tassa di frequenza: deve essere corrisposta ogni anno, dopo il compimento dei 16 anni da parte dello studente, e può essere rateizzata, con pagamento della prima rata ad inizio d’anno e delle altre nei mesi di dicembre, febbraio ed aprile (Decreto Ministeriale Finanze 16 Settembre 1954). La tassa deve essere pagata per intero sia nel caso che l’alunno si ritiri dalla scuola sia nel caso che sia costretto ad interrompere la frequenza per motivi vari. In caso di trasferimento di uno studente da istituto statale ad altro statale, il pagamento è riconosciuto valido dalla nuova scuola. L’importo è di 15,13 euro.

Pertanto all’atto dell’iscrizione:
– al quarto anno dovrà essere corrisposto l’importo di € 21,17 (tassa di iscrizione + tassa di frequenza)
– al quinto anno dovrà essere corrisposto l’importo di € 15,13 (tassa di frequenza)

Tassa di esame: deve essere corrisposta esclusivamente nella scuola secondaria superiore al momento della presentazione della domanda per gli esami di idoneità, integrativi, di licenza, di qualifica, di Stato (ex maturità). L’importo è di 12.09 euro. Il pagamento non è rateizzabile (art. 3 Decreto Ministeriale Finanze 16.09.1954).

Tassa di diploma: la tassa deve essere corrisposta in unica soluzione, al momento della consegna del titolo di studio. L’importo è di 15,13 euro, per il rilascio del diploma di maturità delle scuole superiori e per quello dei conservatori di musica.

CLASSE TASSA DI ISCRIZIONE TASSA DI FREQUENZA TASSA ESAME DI STATO TASSA DI DIPLOMA TASSA per ESAMI di IDONEITA’/INTEGRATIVI
1^ non dovuta non dovuta non dovuta non dovuta 12,09 €
2^ non dovuta non dovuta non dovuta non dovuta
3^ non dovuta non dovuta non dovuta non dovuta
4^ 6,04 € 15,13 € non dovuta non dovuta
5^ non dovuta 15,13 € 12,09 € 15,13 €

Le tasse scolastiche erariali devono essere versate mediante:

  1. Pago in Rete tramite avvisi di pagamento
  2. bollettino postale precisando la causale sul c.c.p. n. 1016 intestato all’Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara
  3. bonifico bancario precisando la causale in favore dell’Agenzia delle Entrate – Centro operativo di Pescara – Tasse scolastiche- IBAN: IT45 R 0760103200 000000001016
  4. modello F24 utilizzando i codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 106/E del 17 dicembre 2019 (dal 1 gennaio 2020) presenti qui

Per i pagamenti con Pago in Rete seguire le istruzioni contenute nel seguente link

Nel caso in cui si opti per le modalità 2, 3 o 4 è necessario consegnare presso la segreteria della scuola l’attestazione dell’avvenuto pagamento.

Risoluzione n. 106/E del 17/12/2019

Esonero dalle tasse scolastiche 
Ai sensi del Decreto Legislativo 16 Aprile 1994, n. 297, art. 200, l’esonero dal pagamento delle tasse scolastiche può essere consentito per merito, per motivi economici e per appartenenza a speciali categorie di beneficiari. Questi tipi di esonero valgono per tutte le tasse scolastiche.

Per merito, sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche gli studenti che abbiano conseguito una votazione non inferiore alla media di otto decimi negli scrutini finali (art. 200, comma 5, d.Lgs. n. 297 del 1994)

Per motivi economici, con il decreto ministeriale n. 370 del 19 aprile 2019 è stabilito l’esonero totale dal pagamento delle tasse scolastiche per gli studenti del quarto e del quinto anno dell’istruzione secondaria di secondo grado, appartenenti a nuclei familiari il cui valore dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è pari o inferiore a € 20.000,00.

Decreto Ministeriale n. 370 del 19 aprile 2019
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Per appartenenza a speciali categorie di beneficiari, sono dispensati  dalle tasse scolastiche gli alunni e i candidati che rientrino in una delle seguenti categorie: a) orfani di guerra, di caduti per la lotta di liberazione, di civili caduti per fatti di guerra, di caduti per causa di servizio o di lavoro; b) figli di mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, di militari dichiarati dispersi, di mutilati o di invalidi civili per fatti di guerra, di mutilati o invalidi per causa di servizio o di lavoro; c) ciechi civili. L’esonero è concesso inoltre a coloro che siano essi stessi mutilati od invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, mutilati od invalidi civili per fatti di guerra, mutilati od invalidi per causa di servizio o di lavoro.

Per ottenere l’esonero dal pagamento delle tasse scolastiche è condizione necessaria l’aver ottenuto un voto di comportamento non inferiore a otto decimi (articolo 200, comma 9, d.Lgs. n. 297 del 1994). Al contempo il beneficio per ottenere l’esonero decade per gli studenti che hanno ricevuto una sanzione  disciplinare superiore a cinque giorni di sospensione, nonché per i ripetenti, tranne i casi di comprovata infermità (articolo 200, comma 11, d.Lgs. n. 297 del 1994).

Il beneficio dell’esonero è riconosciuto ad istanza di parte, nella quale è individuato il valore ISEE riportato in un’attestazione in corso di validità e riferito all’anno solare precedente a quello nel corso del quale viene richiesto l’esonero.

Coloro che intendono beneficiare dell’esonero dal pagamento delle tasse scolastiche dovranno consegnare presso la segreteria della scuola il modulo di Richiesta di esonero tasse scolastiche.
In caso di esonero per motivi economici si dovrà allegare alla richiesta di esonero l’Attestazione ISEE riferita all’anno solare precedente a quello nel corso del quale viene richiesto l’esonero oppure l’Autocertificazione del valore ISEE.

Riferimenti normativi

​​​​​​​Contributo scolastico
In ragione dei principi di obbligatorietà e di gratuità, non è consentito richiedere alle famiglie contributi obbligatori di qualsiasi genere o natura per l’espletamento delle attività curriculari e di quelle connesse all’assolvimento dell’obbligo scolastico, fatti salvi i rimborsi delle spese sostenute per conto delle famiglie medesime (quali ad es: assicurazione individuale degli studenti per RC e infortuni, libretto delle assenze, gite scolastiche, etc.). Eventuali contributi possono dunque essere richiesti solo ed esclusivamente quali contribuzioni volontarie con cui le famiglie, con spirito collaborativo e nella massima trasparenza, partecipano al miglioramento e all’ampliamento dell’offerta formativa degli alunni, per raggiungere livelli qualitativi più elevati. I contributi scolastici sono deliberati dai Consigli di Istituto.

Richiesta di rimborso tasse e contributi 
Per richiedere il rimborso delle tasse statali nei casi in cui tale azione sia possibile (ad esempio, errore nell’effettuazione del versamento, etc.) è necessario presentare relativa richiesta all’Agenzia delle Entrate, presso cui l’importo è stato versato.

Riferimenti normativi

Detraibilità delle spese scolastiche
Ai sensi dell’art. 15 del TUIR (Testo unico delle imposte sui redditi) le spese sostenute ai fini dell’istruzione beneficiano della detrazione d’imposta. Per le spese sostenute per la frequenza della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione (articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62), spetta la detrazione del 19% per un importo annuo non superiore a 800 euro per ciascun alunno o studente. Tra i contributi volontari detraibili sono compresi, ad esempio:
– le spese per le gite scolastiche e per l’assicurazione della scuola;
– i contributi finalizzati all’ampliamento dell’offerta formativa deliberati dagli organi d’istituto (ad esempio corsi di lingua e di teatro).
Per le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e all’ampliamento dell’offerta formativa, spetta la detrazione del 19%.

Con Decreto del Ministero delle Economia e Finanze del 10/08/2020 è disposta la comunicazione telematica da parte delle istituzioni scolastiche all’Agenzia delle Entrate, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi, dei dati relativi alle spese scolastiche sostenute dalle famiglie e alle erogazioni liberali effettuate agli istituti scolastici, nonché gli eventuali rimborsi delle spese ed erogazioni stesse.
L’Agenzia delle Entrate specifica che i contribuenti che hanno sostenuto spese scolastiche e/o hanno effettuato erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici possono decidere di non rendere disponibili all’Agenzia delle Entrate i dati relativi a tali spese ed erogazioni e dei relativi rimborsi ricevuti e, quindi, di non farli inserire nella propria dichiarazione precompilata. L’opposizione all’utilizzo da parte dell’Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle spese scolastiche e alle erogazioni liberali effettuate agli istituti scolastici può essere esercitata con le due seguenti modalità alternative:

  1. comunicando l’opposizione direttamente al soggetto destinatario della spesa e/o dell’erogazione al momento del sostenimento della spesa e/o effettuazione dell’erogazione o comunque entro il 31 dicembre dell’anno in cui la spesa è stata sostenuta e/o l’erogazione è stata effettuata, flaggando l’apposito quadratino della colonna “FLAG OPPOSIZIONE” in PagoInRete (tale modalità sarà valida solo se il pagamento viene effettuato online);
  2. comunicando l’opposizione all’Agenzia delle Entrate, dal 1° gennaio al 16 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa e/o di effettuazione dell’erogazione, con l’apposito modello 730 opposizione scolastiche_2023 da inviare, allegando fotocopia del documento di identità, via mail alla casella di posta elettronica dedicata: opposizioneutilizzospesescolastiche@agenziaentrate.it

Qualora si intenda presentare opposizione per i contributi versati per 2 o più figli/e, dovrà essere compilato un modulo per ogni figlio/a.

Si precisa che, nel caso in cui sia stata comunicata l’opposizione, sarà sempre possibile inserire le spese scolastiche e le erogazioni liberali agli istituti scolastici nella successiva fase di modifica o integrazione della dichiarazione precompilata, purché ne sussistano i requisiti per la detraibilità previsti dalla legge.

Riferimenti normativi