AT – Accesso agli atti

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Le norme che regolano il diritto di accesso ai documenti amministrativi sono:

  1. L. 241/1990:Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi
  2. DPR 184/2006Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”.
  3. Decreto Direttoriale n. 662 del 17/04/2019: “Regolamento del MIUR in materia di rimborso dei costi di riproduzione, per il rilascio di copie e diritti di ricerca di atti e documenti, richiesti a seguito dell’esercizio del diritto di accesso”

Cos’è il diritto di accesso ai documenti amministrativi e chi lo può esercitare

L’accesso agli atti è il diritto di prendere visione ed estrarre copia di documenti amministrativi.
Lo possono esercitare tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale collegato a una situazione che sia giuridicamente tutelata e connessa al documento oggetto di richiesta di accesso.
La domanda può esser presentata dal soggetto direttamente o da un suo delegato: legale rappresentante-difensore, procuratore, tutore. La delega, con copia fotostatica del documento di identità del delegante, deve essere allegata alla richiesta.

Cosa si può chiedere

È possibile richiedere ogni documento amministrativo inteso quale rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti.
I documenti possono essere interni o non, relativi a uno specifico procedimento, che siano detenuti dalla Pubblica Amministrazione e che concernano attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla loro natura sostanziale pubblica o privata.

Cosa non si può chiedere

Non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo.
Non possono essere oggetto di accesso i seguenti documenti:

  • i documenti che riguardino dati sensibili delle persone fisiche e gruppi di impresa, quando riguardino diritti inviolabili e garantiti dalla Costituzione, quali, in via esemplificativa: appartenenza razziale, religiosa, opinioni politiche, salute, fedi religiose, casellario penale, corrispondenza, stati familiari, rapporti economici e di alimenti. È comunque garantito l’accesso a questi documenti quando siano strettamente indispensabili alla cura e difesa di interessi giuridici e, nel caso siano presenti dati idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale, nei limiti dell’art. 60) del D.lgs. 196/2003;
  • i documenti relativi a procedure selettive del personale contenenti informazioni di carattere psico-attitudinale relative a terzi;
  • i documenti coperti da segreto di Stato o da divieto di divulgazione previsti dalla legge o da regolamenti governativi;
  • i documenti relativi a procedimenti tributari di terzi;
  • i documenti oggetto di sequestro giudiziario e detenuti dall’Amministrazione.

Modalità di accesso ai documenti amministrativi

Per l’Accesso agli atti è necessario presentare formale richiesta utilizzando la modulistica allegata. La richiesta, sottoscritta dall’interessato può essere:

  • consegnata personalmente agli Uffici di Segreteria dell’Istituto;
  • inviata mediante raccomandata A/R indirizzata a “I.I.S. Europa Unita, Viale Martiri della Libertà 124, 20851 Lissone (MB)” indicando la seguente dicitura “Richiesta Accesso Atti Amministrativi”;
  • inviata per via telematica, esclusivamente attraverso Posta Elettronica Certificata, a mbis007007@pec.istruzione.it

La richiesta deve essere compiutamente compilata in ogni sua parte. Non saranno prese in considerazione le richieste contenenti indicazioni generiche che non consentano di individuare con certezza la documentazione per la quale si richiede l’accesso o di valutare l’interesse che fonda l’esercizio di tale diritto.

Quanto tempo ci vuole per l’evasione della richiesta di accesso

Nel caso di richiesta di visione, la richiesta viene soddisfatta previo appuntamento nei tempi indicati nel provvedimento di accoglimento dell’istanza, senza particolari formalità salvo il rimborso dei diritti di ricerca.
Nel caso di accesso con richiesta di copie in carta semplice o copie conformi all’originale, il procedimento dovrà concludersi entro 30 giorni dalla data di accoglimento dell’istanza, fatti salvi i casi di sospensione o differimento.

Il costo di riproduzione e di ricerca per il rilascio della documentazione è stabilito secondo il seguente schema:

Tariffe del Diritto di Ricerca:

Il costo del diritto di ricerca viene applicato per ogni pratica oggetto di richiesta l’accesso.
Nulla è dovuto per i documenti presenti in formato elettronico in banche dati.
€ 12,50

Costi di Riproduzione di atti e documenti:

Formato Costo per ogni pagina
Formato A4 € 0,25
Formato A3 € 0,50
Formato A4 e A3 con copertura di dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 € 1,00

Per gli importi inferiori a € 0,50 non è dovuto nulla.

Qualora l’istanza di accesso comporti la notifica ai controinteressati, i costi di notifica sono pari a € 10,00 a controinteressato (€ 2,00 se il controinteressato appartiene al personale in servizio presso il Ministero dell’istruzione).

In caso di spedizione tramite PEC, nulla è dovuto per la spedizione di documenti in formato elettronico non modificabile. Qualora venga richiesto l’invio tramite PEC della scansione di documenti cartacei, si applicano i costi riportati nella tabella precedente.
In caso di spedizione dei documenti amministrativi tramite raccomandata A/R, il costo della spedizione è a totale carico del richiedente.

La consegna dei documenti è subordinata alla presentazione dell’attestazione dell’avvenuto pagamento. In ogni caso il ritiro delle copie o la visione degli atti deve avvenire entro 30 giorni dalla comunicazione di accoglimento dell’istanza di accesso. Trascorso tale termine il procedimento viene archiviato, e l’interessato deve eventualmente presentare una nuova istanza per poter ottenere l’accesso.

In caso di richiesta di copie di documenti amministrativi conformi all’originale sarà a carico del richiedente il pagamento dell’imposta di bollo nella seguente misura: € 16,00 per marca da bollo ogni 4 fogli/facciate.

Le somme relative ai costi e ai diritti precedentemente indicati devono essere corrisposte mediante acquisto di marche da bollo, annullate a cura dell’Ufficio, ovvero mediante versamento da effettuarsi presso:

Tesoreria Provinciale dello Stato in conto entrate Tesoro
Capo 13 – Capitolo 3550 – ART. 02 denominato “Entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Somme relative a servizi resi dall’amministrazione”
IBAN: IT43K0100003245348013355002
causale “rimborso accesso – L. 241/90”

Allegato